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Briciole di pane

La Carta e il Codice in Italia

La Carta e il Codice in Italia

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Il 13 dicembre 2005, in un evento pubblico in Campidoglio, con l’Alto Patrocinio della Presidenza della Repubblica, le Università e gli Enti di ricerca italiani sottoscrissero una dichiarazione d’impegno a:

  • adottare i principi e le misure previsti dalla Carta e dal Codice, adeguandovi le proprie norme statutarie e regolamentari;
  • sollecitare il Parlamento e il Governo ad adottare iniziative legislative conformi ai principi della Carta e del Codice;
  • invitare le Amministrazioni di riferimento, gli Enti di rappresentanza del mondo economico, industriale e sociale ad intraprendere azioni e comportamenti corrispondenti al contenuto e allo spirito della Raccomandazione;
  • chiedere ai ricercatori il pieno rispetto dei principi enunciati nella carta per lo svolgimento della loro professione;
  • costituire un Forum di consultazione tra le Istituzioni nazionali per sostenere e monitorare l’applicazione della Carta e del Codice.

Il CREA ha aderito all’iniziativa ed ha sottoscritto la Dichiarazione d’impegno, ratificata successivamente dal Consiglio di Amministrazione del CREA (n. 245/05 del 21-22.12.2005). 
Il 25 novembre 2016 il Governo ha emanato il Decreto legislativo n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124, entrato in vigore il 10 dicembre 2016. L’Articolo 2 (Carta Europea dei ricercatori) prevede che gli enti di ricerca recepiscano la Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005 (2005/251/CE) riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori e tengano conto delle indicazioni contenute nel documento European Framework for Research Careers nei propri statuti e regolamenti, e assicurino tra l'altro, ai ricercatori e ai tecnologi: 

  • la libertà di ricerca;
  • la portabilità dei progetti;
  • la diffusione e la valorizzazione delle ricerche;
  • le necessarie attività di perfezionamento ed aggiornamento;
  • la valorizzazione professionale;
  • l'idoneità degli ambienti di ricerca;
  • la necessaria flessibilità lavorativa funzionale all'adeguato svolgimento delle attività di ricerca;
  • la mobilità geografica, intersettoriale e quella tra un ente e un altro;
  • la tutela della proprietà intellettuale;
  • la possibilità di svolgere specifiche attività di insegnamento in quanto compatibili con le attività di ricerca;
  • adeguati sistemi di valutazione;
  • rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.

Da parte loro i ricercatori e i tecnologi devono:

  • osservare le pratiche etiche riconosciute e applicate nelle rispettive discipline di ricerca;
  • operare nella previa osservanza dei vincoli procedimentali vigenti;
  • assicurare una gestione finanziaria dei fondi utilizzati nel rispetto dei vincoli di trasparenza ed efficienza contabile;
  • operare nel rispetto delle precauzioni sanitarie e di sicurezza;
  • assicurare la protezione e la riservatezza dei dati trattati;
  • favorire la divulgazione delle attività di ricerca;
  • rendere verificabili le attività di ricerca espletate;
  • garantire un aggiornamento professionale continuo.

I Ministeri vigilanti, a partire dal 2018, dovranno monitorare annualmente l’attuazione delle prescrizioni da parte degli Enti vigilati e riferirne al Parlamento.

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Ultimo aggiornamento 11 mag 2020

Per informazioni contattare: crea@crea.gov.it