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Whistleblowing (Nuova disciplina ai sensi del Dl.gs. n. 24/2023)
Segnalazioni di illecito ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 - Whistleblowing
In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.
Definizione di “segnalante” (whistleblower)
È la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.
Canali di segnalazione
- Interno (attivato dal CREA);
- Esterno (attivato da ANAC);
- Divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
- Denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.
Misure di protezione
- protezione dalle ritorsioni;
- limitazioni della responsabilità;
- misure di sostegno.
CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE
A chi è affidata la gestione del canale
Al Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza (RPCT) del CREA.
Chi può segnalare
- i dipendenti del CREA;
- i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso il CREA;
- i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso il CREA che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività lavorativa presso il CREA;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- le persone con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso il CREA.
Cosa si può segnalare
Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità del CREA che consistono in:
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell’Allegato al decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell’allegato al decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).
Come si può segnalare
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Segnalazione in forma scritta mediante piattaforma informatica WhistleblowingPA
Il CREA, in conformità a quanto previsto dalla nuova disciplina e dall’ANAC, ha aderito al Progetto WhistleblowingPA di Trasparency International Italia e Whistleblowing Solutions e ha adottato la piattaforma informatica gratuita per le segnalazioni.
La piattaforma informatica crittografata garantisce, da un punto di vista tecnologico, la riservatezza dell’identità del segnalante, dei soggetti menzionati nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
Sulla piattaforma è caricato un questionario che guida la persona segnalante nel percorso di segnalazione attraverso domande aperte e chiuse, di cui alcune obbligatorie. È anche possibile allegare documenti alla segnalazione. Al termine della segnalazione la persona segnalante riceve un codice univoco di 16 cifre, con il quale può accedere alla segnalazione e dialogare in maniera bidirezionale con il soggetto ricevente, scambiare messaggi e inviare nuove informazioni.
Qualora sia stato utilizzato il canale informatico per la segnalazione è opportuno utilizzare il medesimo canale per tutte le comunicazioni successive da inviare. Il soggetto segnalante è tenuto a monitorare la segnalazione sulla piattaforma.
NB Le segnalazioni anonime ovvero quelle da cui non è possibile ricavare l’identità del segnalante sono sottratte alla disciplina del whistleblowing.
Prima di procedere all’invio di una segnalazione, si invita a prendere visione dell’informativa privacy.
Le segnalazioni di illecito ai sensi del D.Lgs. 24/2023 possono essere inviate mediante la piattaforma informatica all’indirizzo web https://crea.whistleblowing.it/
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Segnalazione in forma orale
La segnalazione può essere effettuata anche in forma orale, richiedendo al RPCT un incontro diretto.
L’utilizzo di questa modalità è consigliabile in via subordinata al canale prioritario della piattaforma informatica, in quanto le segnalazioni orali non offrono la stessa riservatezza tecnologica delle segnalazioni effettuate mediante piattaforma crittografata.
In caso di segnalazione orale la richiesta di incontro dovrà essere fatta esclusivamente contattando il RPCT al seguente numero di telefono 06 5149 4422.
CANALE ESTERNO DI SEGNALAZIONE (ANAC)
L’utilizzo del canale esterno è possibile quando:
- non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Il canale esterno di segnalazione attivato presso ANAC è raggiungibile al seguente link https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing#p3
lteriori informazioni sulla nuova disciplina del whistleblowing e sulla procedura relativa alle segnalazioni interne sono contenute nel seguente documento: